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Deliberazione Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione 30.11.2006

Regolamento recante le procedure relative agli adeguamenti delle forme pensionistiche complementari al decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 e le istruzioni ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto n. 252 del 2005, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge n. 279 del 13 novembre 2006. (G.U. 22.12.2006, n. 297)

Sezione II - Adeguamenti relativi ai regolamenti al responsabile e all'organismo di sorveglianza dei fondi pensione aperti

Art. 5 - Comunicazione e istanza di approvazione degli adeguamenti regolamentari

1. Ai fini di cui all'art. 23, comma 4, del decreto legislativo n. 252/2005, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera h), del decreto medesimo che sono stati autorizzati all'esercizio di fondi pensione aperti provvedono a dare comunicazione alla COVIP degli adeguamenti di cui alla lettera a) del citato art. 23, comma 3, del decreto n. 252/2005.

2. La comunicazione, a firma del legale rappresentante, contiene:

a) attestazione che il nuovo regolamento è conforme allo Schema predisposto dalla COVIP e rispondente alle direttive dalla stessa emanate;

b) attestazione di rispondenza del nuovo regolamento alle previsioni del regolamento vigente, per tutte le parti che non sono state modificate in ragione dell'adeguamento al mutato contesto normativo e alle disposizioni applicative adottate dalla COVIP nonché relazione illustrativa delle eventuali variazioni apportate;

c) attestazione di conformità della copia del regolamento di cui al comma 3, lettera a) alla copia inoltrata in formato elettronico di cui al comma 5;

d) istanza di approvazione del nuovo regolamento.

3. Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti, certificati conformi in ogni pagina dal legale rappresentante:

a) copia del nuovo regolamento con evidenza grafica delle eventuali ulteriori modifiche introdotte in occasione dell'adeguamento alle disposizioni sopravvenute;

b) copia del verbale della riunione dell'organo amministrativo, o della decisione del presidente dello stesso o dell'amministratore delegato, in

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