IperTesto Unico IperTesto Unico

Deliberazione Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione 30.11.2006

Regolamento recante le procedure relative agli adeguamenti delle forme pensionistiche complementari al decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 e le istruzioni ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto n. 252 del 2005, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge n. 279 del 13 novembre 2006. (G.U. 22.12.2006, n. 297)

Sezione II - Adeguamenti relativi ai regolamenti al responsabile e all'organismo di sorveglianza dei fondi pensione aperti

Art. 7 - Adempimenti conseguenti alla nomina del responsabile del fondo e dei componenti dell'organismo di sorveglianza

1. I soggetti autorizzati all'esercizio di fondi pensione aperti devono dare comunicazione alla COVIP dell'avvenuta nomina del responsabile del fondo e dei componenti dell'organismo di sorveglianza, in conformità all'art. 5 e all'art. 23, comma 3-bis, del decreto n. 252/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

2. A tal fine, la società trasmette alla COVIP, entro dieci giorni dalla delibera, copia, dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante, del verbale, sottoscritto anche dal presidente dell'organo di controllo, della riunione dell'organo amministrativo in cui sono state accertate in capo al responsabile del fondo e ai componenti dell'organismo di sorveglianza la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità e l'assenza delle cause di incompatibilità e decadenza previste dalla normativa.

3. La copia del verbale di cui al precedente comma deve essere allegata alla comunicazione di cui all'art. 5, comma 1, qualora il responsabile del fondo e/o i componenti dell'organismo di sorveglianza siano già stati nominati alla data di presentazione di detta comunicazione.

4. Al fine di verificare che non sussistano cause impeditive all'assunzione della carica, la società trasmette inoltre alla COVIP la certificazione prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, ovvero dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.