Deliberazione Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione 30.11.2006
Sezione III - Adeguamenti relativi ai regolamenti, al patrimonio separato e al responsabile dei piani individuali pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita (PIP) - iscrizione all'albo.
1. Ai fini di cui all'art. 23, comma 4, del decreto legislativo n. 252/2005, le imprese di assicurazione che abbiano istituito PIP provvedono a dare comunicazione alla COVIP degli adeguamenti di cui alla lettera a) e b) n. 2 del citato art. 23, comma 3, del decreto n. 252/2005.
2. La comunicazione, a firma del legale rappresentante, deve riportare quanto di seguito precisato e deve essere in regola con la vigente normativa in materia di bollo per l'iscrizione ad albi e pubblici registri:
a) denominazione dell'impresa di assicurazione e del PIP;
b) indicazione se trattasi di impresa di assicurazione autorizzata dall'ISVAP ad operare nel territorio della Repubblica ovvero di impresa di assicurazione operante in regime di stabilimento o in regime di libertà di prestazione di servizi;
c) sede dell'impresa di assicurazione; per le imprese estere in regime di stabilimento dovrà essere indicata la sede principale nonché la sede secondaria nel territorio della Repubblica;
d) generalità complete e carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la domanda;
e) elenco dei documenti allegati;
f) attestazione che il regolamento è conforme allo Schema predisposto dalla COVIP e rispondente alle direttive dalla stessa emanate;
g) attestazione di conformità della copia del regolamento di cui al comma 3 alla copia inoltrata in formato elettronico di cui al comma 4;
h) istanza di approvazione del regolamento.
3. Alla comunicaz
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