Nota Pubblica Istruzione 24.11.2006, prot. n. 2170
Lavoratori socialmente utili con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nelle scuole (cd. Co.co.co): Oneri contributivi INPS.
Com'è noto, a favore del personale in oggetto - a copertura degli oneri contributivi INPS ad essi facenti capo, pari ad 1/3 dell'intero importo - era stato, a suo tempo, riconosciuto il beneficio di cui all'articolo 7, commi 1 e 6, del D.L.vo 28 febbraio 2000, ponendo tale percentuale a carico del Fondo per l'occupazione, nel limite massimo complessivo pro capite di euro 9.296,22, per tutta la durata dei relativi contratti.
Contratti, questi, prorogati a fronte delle disposizioni dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha previsto appositi finanziamenti, in ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per la prosecuzione delle attività contemplate dall'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, tra le quali rientrano anche quelle esercitate dal personale in questione.
Per l'anno in corso, però, da più contatti intercorsi col Ministero in indirizzo e con l'INPS, veniva paventato il venir meno del beneficio, per cui, nelle more degli opportuni accertamenti da parte degli stessi - al fine primario di scongiurare ogni possibile inconveniente ai lavoratori per il mancato versamento dei contributi ed eventuali sanzioni a carico dei Dirigenti scolastici interessati per omessa adempienza - con nota n. 1392 del 21 luglio u.s., si evidenziava l'opportunità che questi ultimi versassero integralmente i contributi citati, ponendo a carico del lavoratore la suindicata quota di 1/3.
Quanto sopra, con la riserva - rappresentata nella nota n. 1663 del 14 settembre u.s. - di fornire ulteriori indicazioni al riguardo, una volta pervenuti i necessari riscontri da parte degli Uffici suindicati.
Ciò premesso, pervengono ora comunicazioni da parte dell'INPS e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, a fronte delle quali - definiti i conteggi - non permangono ostacoli a che gli interessati continuino, anche per l'anno in corso, a godere del beneficio in questione.
Pertanto, i Dirigenti scolastici presso i quali il personale interessato
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