Provvedimento Conferenza Unificata 16.11.2006, prot. n. 992
1. Le amministrazioni pubbliche provvedono a dare adeguata pubblicità, anche a mezzo stampa, mediante pubblicazione di appositi avvisi delle proprie determinazioni in ordine alla qualità dei posti da coprire e alla tipologia delle funzioni da svolgere.
2. Gli avvisi di cui al comma 1 devono necessariamente recare l'indicazione:
a) del numero dei posti, della tipologia del rapporto di lavoro, nonché delle funzioni da svolgere;
b) del titolo di studio e dei requisiti scolastici e professionali;
c) iscrizione negli elenchi di cui all'art. 8 della legge n. 68/1999, in data antecedente a quella dell'avviso, nell'ambito territoriale preventivamente individuato nella convenzione;
d) dei requisiti generali di ammissione ai pubblici impieghi;
e) delle modalità di svolgimento del tirocinio stabilite con la convenzione di cui al successivo art. 6.
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