Provvedimento Conferenza Unificata 16.11.2006, prot. n. 992
1. Le convenzioni, da stipularsi ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e dell'art. 39 del decreto legislativo n. 165/2001, tra le singole amministrazioni o le sedi e gli uffici periferici delle stesse e i servizi per l'impiego competenti per territorio di cui all'art. 6 della legge n. 68 del 1999, devono indicare:
a) la durata della convenzione;
b) le linee fondamentali in base alle quali dovrà svolgersi il periodo di tirocinio finalizzato all'assunzione, che non può, comunque, essere superiore a ventiquattro mesi;
c) il numero dei posti da coprire;
d) i tempi e le modalità delle assunzioni, che la singola amministrazione si impegna ad effettuare con individuazione dei servizi territoriali incaricati di promuovere e guidare il tirocinio e di effettuare apposite verifiche periodiche, con cadenza almeno trimestrali, volte all'accertamento del regolare svolgimento dei tirocini e del programma di assunzione.
2. La convenzione può prevedere l'inserimento con chiamata nominativa, fino ad un massimo del quaranta per cento dei posti disponibili, quale ulteriore modalità di scelta, dei lavoratori disabili che presentano una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 67% o invalidità ascritta dalla prima alla quarta categoria del testo unico delle pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, o invalidi del lavoro, o lavoratori disabili con handicap intellettivo psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, da avviare al tirocinio finalizzato all'assunzione.
3. La chiamata nominativa è, comunque, assoggettata a criteri di trasparenza e a procedure aperte alla pa
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