Provvedimento Conferenza Unificata 16.11.2006, prot. n. 992
1. In via transitoria le amministrazioni pubbliche, nei limiti previsti dalla legge n. 68/1999 e dalle norme vigenti in materia di assunzione, possono procedere all'assunzione dei lavoratori disabili che, alla data di entrata in vigore della presente intesa, abbiano svolto presso le amministrazioni attività di tirocinio con esito positivo o, comunque, attività lavorativa per almeno due anni.
2. I lavoratori disabili assunti ai sensi del comma precedente sono computati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 68/1999.
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