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Provvedimento Conferenza Unificata 16.11.2006, prot. n. 992

Intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili in attuazione dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. (G.U. 07.12.2006, n. 285)

Formula iniziale

La Conferenza Unificata

Nella odierna seduta del 16 novembre 2006:

Visto l'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che demanda a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, con particolare riferimento all'art. 11, disciplinante le convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, concernente regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all'art. 39, che prevede che le amministrazioni pubbliche promuovono programmi di assunzione per portatori di handicap ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della finzione pubblica e dal Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali;

Considerato che, in attuazione di detta norma, la Presidenza del

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