Corso-concorso Pubblica Istruzione 03.10.2006
1. Le prove d'esame di cui agli articoli 10 e 16 si svolgono nel capoluogo di regione.
2. Ai candidati che devono sostenere la prova colloquio, di cui all'art. 10, è data comunicazione scritta da parte dell'Ufficio scolastico regionale, almeno 20 gg. prima della data di svolgimento della stessa, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma. La notizia del luogo, del giorno e dell'ora di svolgimento della prova scritta, di cui all'art. 16, comma 2, sarà data dal suddetto Ufficio scolastico, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma.
3. I candidati, muniti di documento di riconoscimento valido, si devono presentare nella sede di esame in tempo utile. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenta nel luogo e nell'ora (del giorno, del mese e dell'anno) stabiliti dall'amministrazione.
4. La vigilanza durante la prova scritta, di cui al successivo art. 16, è affidata dall'Ufficio scolastico regionale agli stessi membri della commissione esaminatrice, cui possono essere aggregati, ove necessario, commissari di vigilanza scelti dal medesimo Ufficio scolastico regionale. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i motivi di incompatibilità previsti per i componenti della commissione giudicatrice. Qualora la prova scritta abbia luogo in più edifici, la medesima autorità scolastica istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel DPR 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. In caso di assenza di uno o più componenti della commissione giudicatrice del corso-concorso, la prova scritta si svolge alla presenza del comitato di vigil
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