Corso-concorso Pubblica Istruzione 03.10.2006
1. Ultimati i lavori concorsuali, la commissione forma graduatorie generali di merito, distinte per ciascun settore formativo, secondo la valutazione complessiva determinata dalla somma del punteggio conseguito nelle graduatorie di merito per l'ammissione al corso di formazione, di cui all'art. 10, c. 8, e del voto riportato nell'esame finale, di cui all'art. 16.
2. Con provvedimento del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente, accertata la regolarità delle procedure, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati, sono approvate le graduatorie generali di merito, distinte per ciascun settore formativo, e sono dichiarati i vincitori del corso-concorso nei limiti dei posti messi a concorso nei rispettivi settori formativi.
3. Il provvedimento di approvazione delle graduatorie generali di merito con declaratoria dei vincitori del corso-concorso in parola è pubblicato all'albo dell'Ufficio scolastico regionale. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative. Della pubblicazione è data comunicazione tramite la rete Intranet del Ministero della P.I..
4. I candidati non vincitori, inclusi nelle graduatorie generali di merito di ciascun settore formativo di cui al comma 3, possono chiedere, al fine di essere dichiarati vincitori del corso-concorso, di essere inseriti in calce alle corrispondenti graduatorie di altri Uffici scolastici regionali che abbiano graduatorie con un numero di candidati vincitori inferiore ai posti messi a concorso.
5. La domanda, redatta in conformità all'allegato n. 5, contenente la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, del punteggio conseguito nella graduatoria generale d
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