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D.M. Economia e Finanze 09.10.2006, n. 293

Regolamento recante norme per l'introduzione di nuove modalità di versamento presso le tesorerie statali. (G.U. 20.12.2006, n. 295)

Art. 1 - Versamenti in tesoreria mediante bonifico bancario o postale

1. I versamenti di somme nelle tesorerie statali possono essere effettuati, oltre che con le modalità indicate nell'articolo 230 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni, anche con bonifico bancario o postale a favore della tesoreria competente.

2. La ricevuta del bonifico o diversa comunicazione prevista dal contratto di conto corrente, rilasciata dalle banche e da Poste Italiane S.p.A., ha efficacia liberatoria nei confronti del debitore dalla data in cui il versamento è effettuato agli sportelli bancari o postali ovvero in cui l'importo è addebitato sul conto del debitore. Tale data è riportata sulla ricevuta o sulla comunicazione e inserita tra i dati del bonifico inviato alla Banca d'Italia.

3. Le banche e Poste Italiane S.p.A. riconoscono i fondi alla Banca d'Italia, quale Istituto che gestisce il servizio di tesoreria statale, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di cui al precedente comma. Conseguentemente nella disposizione di bonifico non deve essere indicata alcuna valuta per il beneficiario.

4. Per i pagamenti aventi scadenza il penultimo e l'ultimo giorno lavorativo dell'anno, al fine di assicurare l'afflusso delle somme in tesoreria entro la fine dell'esercizio, il bonifico deve essere disposto entro il te rz'ultimo giorno lavorativo del mese di dicembre.

5. Nella medesima data di riconoscimento dei fondi, la tesoreria competente effettua la contabilizzazione del bonifico con le modalità di cui al successivo articolo 3 e riporta nei dati del versamento anche la data in cui è stato effettuato il versamento agli sportelli bancari o postali o è stato addebitato il conto del debitore.

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