D.M. Economia e Finanze 09.10.2006, n. 293
1. Per i versamenti effettuati con i bonifici bancari e postali non è richiesta la compilazione della distinta di versamento mod. 124 T ed il relativo visto della Ragioneria provinciale dello Stato.
2. I soggetti, compresi i titolari di conti di tesoreria, che effettuano, anche mediante operazioni di girofondi, versamenti al bilancio dello Stato o a favore di altri conti di tesoreria, indicano nella distinta di versamento e nei titoli di spesa il codice fiscale del versante.
3. Nei casi in cui non è prevista la compilazione della distinta di versamento il codice fiscale è indicato, a cura del versante, nelle equivalenti disposizioni di versamento.
4. Le tesorerie rifiutano i versamenti presentati direttamente ai propri sportelli se privi del codice fiscale del versante.
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