D.P.R. 31.10.2006, n. 295
1. I presidenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento dei nuovi presidenti nominati con le modalità di cui all'articolo 1. A tale fine, il consiglio accademico effettua la designazione della terna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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