Nota Pubblica Istruzione 31.10.2006, prot. n. 882
Art. 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62. Disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche Amministrazioni per la fornitura di beni e servizi.
Sono pervenute alla scrivente Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio richieste di chiarimenti in ordine alle disposizioni contenute nell'art. 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
Giova anzitutto premettere, al riguardo, al fine di una più esatta comprensione della portata innovativa della norma, che la legge citata intende rispondere agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.
In tale quadro complessivo, l'art. 23 contiene disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi.
Come è noto, con l'art. 6 della legge n. 537/1993, così come sostituito dall'art. 44 della legge n. 724/1994, era stato sancito il divieto del rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi. La medesima norma, tuttavia, prevedeva la possibilità - entro tre mesi dalla scadenza del contratto - di un rinnovo del contratto stesso qualora fosse stata accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse.
L'art. 23 della legge n. 62/2005 - nell'intento di assicurare sia una maggiore trasparenza nelle procedure di acquisizione di beni e servizi, sia una maggiore economicità delle aggiudicazioni - esplicita ora la volontà del legislatore di impedire il protrarsi della possibilità di rinnovo ed ha pertanto soppresso "l'ultimo periodo dell'art. 6, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 537, e successive modificazioni", vale a dire la facoltà delle pubbliche amministrazioni di procedere al rinnovo del contratto di cui si è detto sopra, prevedendo soltanto la possibilità di una proroga temporanea, subordinata a precise condizioni, "per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica", e comunque fino ad un massimo di sei mesi.
Si pregano le SS.LL. di voler informare tutte le istituzioni scolastiche operanti nell'ambito t
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