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Regolamento INVALSI 10.10.2006

Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.

Titolo I - Principi generali

Capo III - Organi e strutture del controllo interno

Art. 5 - Collegio dei Revisori dei conti

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile presso l'Istituto è svolto dal Collegio dei Revisori dei conti nominato ai sensi dall'art. 7 del Decreto, che ne fissa anche i principali criteri di composizione e funzionamento.

2. I componenti effettivi designano al loro interno, Il Presidente, nella prima riunione.

3. Il Collegio svolge i compiti previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

4. Il Collegio si riunisce normalmente una volta ogni tre mesi e tutte le volte che il suo Presidente lo ritenga opportuno in relazione alle attività da svolgere. Le riunioni si svolgono su iniziativa del Presidente del Collegio, al quale, compete la convocazione ovvero quando ne facciano richiesta congiuntamente gli altri due componenti.

5. Le riunioni del Collegio devono essere verbalizzate e copia dei verbali deve essere trasmessa al Presidente dell'Istituto e al Direttore. Il Collegio può deliberare l'invio dei verbali stessi al Comitato Direttivo.

6. I Revisori dei conti possono procedere anche individualmente, previa comunicazione al Presidente, ad atti di verifica e ad operazioni di riscontro, nell'ambito dei programmi di attività concordati collegialmente. Per l'esercizio delle proprie funzioni ciascun revisore può prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili dell'Istituto.

7. I Revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Comitato Direttivo senza poteri deliberanti.

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