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Regolamento INVALSI 10.10.2006

Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.

Titolo II - Gestione finanziaria

Capo II - Bilancio di previsione

Art. 14 - Esercizio finanziario e bilancio di previsione

1. L'esercizio finanziario dell'Istituto ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

La gestione finanziaria dell'Istituto si svolge in base al bilancio annuale di previsione, elaborato sulla base del programma annuale deliberato dal Comitato Direttivo entro il 31 ottobre.

2. Il bilancio annuale di previsione comprende il preventivo finanziario decisionale, il preventivo finanziario gestionale e il quadro riassuntivo, il preventivo economico, il budget per centri di costo. Costituiscono allegati al bilancio di previsione: il bilancio pluriennale, la relazione programmatica, la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione e la relazione del Collegio dei Revisori dei conti.

3. L'esercizio finanziario e il bilancio di previsione devono essere comunque collegati con la direttiva e le linee guida annuali del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

4. Tutte le entrate e le uscite devono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per effetto di correlative uscite o entrate.

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