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Regolamento INVALSI 10.10.2006

Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.

Titolo II - Gestione finanziaria

Capo II - Bilancio di previsione

Art. 21 - Assestamento e variazioni di bilancio

1. Il Comitato Direttivo entro il mese di luglio delibera, previo parere del Collegio dei Revisori dei conti, l'assestamento di bilancio con cui si provvede:

a) all'adeguamento delle previsioni di entrata e di spesa in relazione alla quantità dell'avanzo o del disavanzo di amministrazione accertato rispetto a quello iscritto;

b) ad apportare le altre variazioni necessarie alle entrate e alle uscite iscritte.

2. A cura del Direttore generale possono essere disposte variazioni compensative nell'ambito della stessa U.P.B., con esclusione delle unità il cui stanziamento è fissato per fronteggiare oneri inderogabili ovvero spese obbligatorie.

3. Le eventuali variazioni di bilancio che riguardano le unità previsionali di base sono deliberate, previo parere del Collegio dei Revisori dei conti, dal Comitato Direttivo nei modi e con le procedure previste per il bilancio annuale di previsione. In caso di necessità e d'urgenza le variazioni possono essere disposte con provvedimento del Presidente dell'Istituto, il quale le sottopone a ratifica del Comitato Direttivo nella prima adunanza successiva.

4. Le variazioni per nuove o maggiori uscite che non abbiano carattere obbligatorio possono proporsi soltanto se ne è assicurata integralmente la copertura finanziaria.

5. Nell'ambito della propria autonomia il Comitato Direttivo può deliberare, previo parere del Collegio dei Revisori dei conti, l'integrazione di stanziamenti ministeriali aventi specifiche finalità utilizzando fondi del pro

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