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Regolamento INVALSI 10.10.2006

Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.

Titolo II - Gestione finanziaria

Capo II - Bilancio di previsione

Art. 23 - Mutui

1. Il Comitato Direttivo, di norma in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione o in sede di variazione, può deliberare il ricorso al mercato finanziario per contrarre mutui destinati esclusivamente a uscite in conto capitale che non possono sostenersi con disponibilità di bilancio e, comunque, nel rispetto dei limiti legislativi imposti per la salvaguardia del patrimonio.

2. L'onere complessivo dell'ammortamento annuo non può superare il limite del 15% delle entrate effettive e dovrà comunque garantire il funzionamento ordinario dell'Istituto.

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