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Regolamento INVALSI 10.10.2006

Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.

Titolo II - Gestione finanziaria

Capo III - Entrate

Art. 26 - Accertamento delle entrate

1. La gestione delle entrate si attua attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.

2. L'entrata s'intende accertata quando l'Istituto appura la ragione del suo credito ed il debitore, quantifica la somma da incassare e fissa la relativa scadenza, essa è iscritta nei rispettivi capitoli di bilancio come competenza dell'esercizio finanziario per l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno.

3. L'accertamento dell'entrata, sulla base di idonea documentazione, dà luogo ad annotazioni nel partitario degli accertamenti, con imputazione ai rispettivi capitoli di bilancio. I documenti che comportano accertamento di entrate sono comunicati all'Ufficio Contabilità, Bilancio e Finanza (UCF) per le annotazioni nelle apposite scritture.

4. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono i residui attivi, che sono compresi tra le attività dello stato patrimoniale.

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