Regolamento INVALSI 10.10.2006
Titolo II - Gestione finanziaria
Capo IV - Uscite
1. I mandati di pagamento non estinti entro il termine del 31 dicembre sono restituiti dall'Istituto cassiere per l'annullamento e per il trasferimento dal conto della competenza al conto dei residui.
2. I mandati di pagamento collettivi rimasti parzialmente inestinti alla chiusura dell'esercizio sono restituiti dall'Istituto cassiere all'Istituto per la riduzione dell'importo del mandato e per la riemissione di un nuovo mandato di pagamento nell'esercizio successivo, in conto residui, per le quote non pagate.
3. I mandati di pagamento riemessi e non estinti nei due esercizi successivi a quello di prima emissione sono annullati. I mandati possono, tuttavia, essere riprodotti anche negli esercizi successivi su richiesta del creditore salvi gli effetti della prescrizione.
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