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Regolamento INVALSI 10.10.2006

Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.

Titolo II - Gestione finanziaria

Capo IV - Uscite

Art. 37 - Mandati di pagamento non estinti alla fine dell'esercizio finanziario

1. I mandati di pagamento non estinti entro il termine del 31 dicembre sono restituiti dall'Istituto cassiere per l'annullamento e per il trasferimento dal conto della competenza al conto dei residui.

2. I mandati di pagamento collettivi rimasti parzialmente inestinti alla chiusura dell'esercizio sono restituiti dall'Istituto cassiere all'Istituto per la riduzione dell'importo del mandato e per la riemissione di un nuovo mandato di pagamento nell'esercizio successivo, in conto residui, per le quote non pagate.

3. I mandati di pagamento riemessi e non estinti nei due esercizi successivi a quello di prima emissione sono annullati. I mandati possono, tuttavia, essere riprodotti anche negli esercizi successivi su richiesta del creditore salvi gli effetti della prescrizione.

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