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Regolamento INVALSI 10.10.2006

Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.

Titolo II - Gestione finanziaria

Capo V - Servizio di cassa

Art. 44 - Gestione del cassiere

1. Il cassiere, nei limiti dello stanziamento iscritto tra le uscite per partite di giro del preventivo gestionale, può essere dotato all'inizio di ciascun anno finanziario, di un fondo d'importo non superiore a euro 10.000,00 (diecimila), reintegrabile durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme già uscite.

2. Con il fondo il cassiere provvede al pagamento, su ordine del Direttore, esclusivamente delle minute uscite di ufficio, delle uscite per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e locali, delle uscite postali, di locomozione e per l'acquisto di giornali, di pubblicazioni periodiche e simili, nonché di altre uscite il cui pagamento per contanti si renda necessario ed urgente, ciascuna d'importo non superiore a euro 1.000,00 (mille).

3. Possono gravare sul fondo gli acconti per uscite di viaggio e di indennità di missione, ove non sia possibile provvedervi tempestivamente con mandati tratti sull'Istituto cassiere.

4. I pagamenti ed i reintegri sono annotati dal cassiere su apposito registro a fogli numerati e vidimati dal responsabile dell'Ufficio di ragioneria.

5. Il fondo completamente reintegrato deve essere versato entro la fine dell'esercizio all'Istituto di credito incaricato del servizio di cassa con imputazione in entrata all'apposito capitolo delle partite di giro.

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