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Regolamento INVALSI 10.10.2006

Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.

Titolo II - Gestione finanziaria

Capo VII - Rendiconto generale

Art. 47 - Rendiconto generale

1. Le risultanze della gestione dell'esercizio sono esposte nel rendiconto generale, costituito dal conto del bilancio, dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa redatta ai sensi dell'art. 2427 c.c. per quanto applicabile. Il rendiconto generale è accompagnato da una relazione amministrativa del Direttore; ad esso sono, altresì, allegati la situazione amministrativa, la relazione del collegio dei revisori dei conti, ed il consuntivo dei costi, elaborato in relazione ai costi effettivamente sostenuti.

2. Il rendiconto generale è predisposto dal Direttore, in collaborazione con il responsabile dell'UCF, entro il 31 marzo. Unitamente agli allegati, è sottoposto, almeno quindici giorni prima del 30 aprile, all'esame del Collegio dei Revisori dei conti, che redige apposita relazione da unire al predetto rendiconto, che deve contenere, tra l'altro, l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze in esso contenute con le scritture contabili, nonché le sue valutazioni in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

3. La relazione del Direttore illustra l'andamento della gestione dell'Istituto nel suo complesso, ponendo in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, relativamente ai programmi e ai progetti realizzati sulla base degli obiettivi del programma pluriennale deliberato dal Comitato Direttivo, nonché notizie sui principali avvenimenti accaduti dopo la chiusura dell'esercizio.

4. Il rendiconto generale è deliberato dal Comita

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