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Regolamento INVALSI 10.10.2006

Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.

Titolo II - Gestione finanziaria

Capo VII - Rendiconto generale

Art. 55 - Riaccertamento dei residui

1. Alla fine dell'esercizio, sulla base dei relativi partitari, deve essere compilata la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dall'esercizio anteriore a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.

2. Detta situazione, da allegare al rendiconto generale, dovrà indicare la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o dovute, nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare.

3. I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenere la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare.

4. Le variazioni dei residui attivi e passivi devono formare oggetto di apposita deliberazione del Comitato Direttivo, previo parere del Collegio dei Revisori dei conti.

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