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Regolamento INVALSI 10.10.2006

Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.

Titolo III - Gestione patrimoniale

Art. 61 - Inventario dei beni mobili

1. L'inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:

a) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;

b) la quantità;

c) la classificazione "nuovo", "usato", "fuori uso";

d) il valore;

e) il luogo in cui si trovano.

2. I beni mobili e le macchine sono valutabili al prezzo d'acquisto ovvero di mercato o di stima se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa.

3. Per i libri ed il materiale bibliografico è tenuto un separato inventario con autonoma numerazione. I libri singoli e le collezioni dei libri sono inventariati al costo effettivo. Se pervenuti gratuitamente, sono inventariati in base al loro valore di stima ovvero al prezzo di copertina. Le riviste e le pubblicazioni periodiche sono iscritte sotto un solo numero all'inizio di ogni annata.

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