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Regolamento INVALSI 10.10.2006

Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.

Titolo III - Gestione patrimoniale

Art. 62 - Consegnatario dei beni mobili

1. I beni mobili iscritti nell'inventario, di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'art. 60 sono dati formalmente in consegna ad un agente consegnatario, individuato tra il personale amministrativo di idoneo profilo professionale.

2. Il suddetto dipendente, nella sua qualità di consegnatario dei beni, ha l'obbligo di custodia che consiste nell'adempiere con cura e diligenza quegli atti di conservazione utili a mantenere i beni nelle condizioni atte a servire all'uso cui sono destinati, con esclusione del caso fortuito e di forza maggiore.

3. In caso di sostituzione del consegnatario, lo scambio di consegne ha luogo previa materiale ricognizione di beni. Il relativo verbale è sottoscritto dall'agente cessante e da quello subentrante, nonché dal Direttore o da un funzionario all'uopo da lui delegato che assiste alla consegna.

4. L'inventario è tenuto aggiornato dalle singole scritture ed è annualmente stampato su supporto cartaceo in duplice esemplare, di cui uno è conservato dall'UCF, l'altro dal consegnatario dei beni.

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