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Regolamento INVALSI 10.10.2006

Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.

Titolo IV - Attività negoziale

Capo I - Acquisizione di beni e servizi

Art. 69 - Norme generali

1. L'Istituto dispone di piena capacità negoziale che esercita nel rispetto dei propri fini istituzionali e dei principi che regolano la sua autonomia funzionale.

2. L'Istituto può stipulare convenzioni, contratti tipici e atipici, contratti di locazione finanziaria anche per lo svolgimento di attività di supporto ai propri compiti istituzionali.

3. I predetti atti negoziali devono avere termini e durata certa e non possono essere soggetti a rinnovo tacito.

4. L'Istituto può dotarsi di schemi-tipo per la stipula dei contratti di maggior uso.

5. Ai lavori, agli acquisti, alle forniture, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere si provvede con contratti preceduti da apposite gare, nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni nazionali e da quelle comunitarie recepite nell'ordinamento, ovvero direttamente applicabili, nonché dalle disposizioni del presente regolamento.

6. L'Istituto utilizza la procedura dell'asta pubblica, della licitazione privata, dell'appalto concorso e, nei casi più avanti previsti, della trattativa privata.

7. Nei casi previsti dall'articolo 82 limitatamente alle materie ivi indicate, è ammesso il ricorso al sistema delle uscite in economia.

8. Il Comitato Direttivo può deliberare di far ricorso alle procedure previste dall'art. 26 della legge 488/99 e successive modifiche e dell'art. 59 della legge 388/2000, oppure elaborare un proprio albo di fornit

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