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Regolamento INVALSI 10.10.2006

Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.

Titolo IV - Attività negoziale

Capo I - Acquisizione di beni e servizi

Art. 73 - Appalto-concorso

1. Qualora sia ritenuto conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica, scientifica, artistica e di esperienza specifica da parte dell'offerente per la elaborazione del progetto definitivo delle opere e dei lavori e sussistano i presupposti di legge, l'Istituto può far ricorso all'appalto concorso.

2. Le persone o ditte prescelte sono invitate a presentare nei termini, nelle forme e modi stabiliti dall'invito, il progetto dell'opera o del lavoro, corredato dei relativi prezzi con l'avvertimento che nessun compenso o rimborso di uscite può essere comunque preteso dagli interessati per la elaborazione del progetto.

3. La commissione può tuttavia proporre la concessione di un equo indennizzo agli autori dei progetti esaminati, nel caso in cui alcuni di essi si reputino di particolare rilievo e nell'ipotesi che possano essere parzialmente utilizzati per l'adozione di nuove prescrizioni per un altro appalto concorso o per altre forme di gara.

4. È facoltà della commissione chiedere, per i progetti ritenuti più aderenti alle esigenze che hanno motivato la gara, ulteriori precisazioni o integrazioni ai fini della proposta di aggiudicazione.

5. Della facoltà di cui ai commi precedenti deve essere data indicazione nell'invito a partecipare alla gara.

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