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Regolamento INVALSI 10.10.2006

Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.

Titolo IV - Attività negoziale

Capo I - Acquisizione di beni e servizi

Art. 74 - Svolgimento delle gare

1. Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono presso l'Istituto, o in altro luogo che sarà reso noto, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera di invito; per l'appalto-concorso nei giorni successivi al termine di presentazione dei progetti.

2. Apposita commissione nominata dal Direttore procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte, al loro esame ed alla conseguente aggiudicazione.

3. Il Direttore incarica un funzionario dell'Istituto ad assistere alle gare e a redigere il relativo verbale.

4. Alla seduta della commissione può assistere un membro del Collegio dei Revisori dei conti.

5. La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte.

6. L'aggiudicatario non può impugnare l'efficacia dell'atto di gara per il motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale.

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