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Regolamento INVALSI 10.10.2006

Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.

Titolo IV - Attività negoziale

Capo I - Acquisizione di beni e servizi

Art. 76 - Trattativa privata

1. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:

a) quando la pubblica gara è andata deserta oppure non ha dato luogo ad aggiudicazione;

b) per l'acquisto, la permuta, la locazione d'immobili con parere di congruità dell'Ufficio del Territorio o di periti competenti in materia, con esclusione dei contratti di locazione il cui canone è disciplinato da disposizioni legislative;

c) per locazione finanziaria di attrezzature;

d) quando esistono motivi di urgenza dovuti a circostanze imprevedibili, che vanno evidenziati nel dispositivo della spesa;

e) per l'acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;

f) per l'acquisto di beni o prestazione di servizi che una sola impresa italiana o straniera può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;

g) per l'acquisto di beni la cui natura non consenta il ricorso ad una pubblica gara;

h) per l'affidamento di studi, prestazioni professionali, ricerche e sperimentazioni ad imprese o persone con alta e specifica competenza tecnica o scientifica, giustificata con eventuale motivato parere del Comitato Direttivo;

i) per i lavori complementari non considerati nel contratto originario, resi necessari da circostanze imprevedibili con l'affidamento allo stesso contraente agli stessi patti e condizioni, nel limite del 20% dell'importo del contratto originario ed a condizione che i lavori del lotto siano ancora in corso;

l) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori

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