IperTesto Unico IperTesto Unico

Regolamento INVALSI 10.10.2006

Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.

Titolo IV - Attività negoziale

Capo I - Acquisizione di beni e servizi

Art. 77 - Stipulazione dei contratti

1. Alla stipulazione del contratto si procede entro il termine massimo di trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione. A tal fine l'Istituto entro dieci giorni dà comunicazione della aggiudicazione del lavoro, della fornitura o del servizio alla ditta o persona interessata.

2. Per la trattativa privata la stipulazione del contratto deve aver luogo entro trenta giorni dalla data di comunicazione alla ditta o persona dell'accettazione dell'offerta proposta.

3. Qualora la ditta o persona aggiudicataria, senza giustificato motivo, non acceda nel termine stabilito alla stipulazione del contratto l'Istituto può dichiararla decaduta dall'aggiudicazione, e disporre l'incameramento della cauzione provvisoria.

4. I contratti sono stipulati dal Direttore o da un suo delegato in forma pubblica, pubblica amministrativa o privata in base alle disposizioni di legge anche mediante lo scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio.

5. Il Comitato Direttivo può nominare un ufficiale rogante ovvero conferire ad un notaio l'incarico di rogare atti di particolare complessità.

6. Il servizio amministrativo cura la tenuta del registro sul quale sono annotati i contratti dopo la stipulazione.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.