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Regolamento INVALSI 10.10.2006

Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.

Titolo IV - Attività negoziale

Capo I - Acquisizione di beni e servizi

Art. 78 - Collaudo dei lavori e delle forniture

1. I lavori sono sottoposti a collaudo secondo le norme stabilite dalle disposizioni di legge, di regolamento e dal contratto.

2. Le forniture sono soggette a collaudo o a verifica, anche parziale ed in corso d'opera, secondo le norme stabilite dal contratto.

3. Il collaudo o la verifica è eseguito da personale dell'Istituto, ovvero, in mancanza di personale idoneo, da esperti appositamente incaricati dal Direttore, muniti della competenza tecnica specifica che la natura dei lavori e della fornitura richiede.

4. Il collaudo o l'accertamento della regolarità della fornitura non può essere effettuato dalle persone che abbiano stipulato il contratto medesimo.

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