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Regolamento INVALSI 10.10.2006

Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.

Titolo IV - Attività negoziale

Capo I - Acquisizione di beni e servizi

Art. 83 - Forma della procedura in economia

1. L'esecuzione in economia ha luogo:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario;

c) parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

2. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi devono essere eseguiti da dipendenti le cui mansioni consentono l'esecuzione delle opere richieste, impiegando materiali e mezzi di proprietà o in uso all'Istituto.

3. Per l'esecuzione a cottimo fiduciario delle forniture, dei servizi e dei lavori devono essere richiesti ad almeno tre ditte o persone ritenute idonee i preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito. I preventivi devono contenere, inoltre, la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste dalla lettera d'invito, nonché di uniformarsi alle vigenti disposizioni legislative e regolamenti.

4. È consentita l'acquisizione di un solo preventivo quando, nonostante richiesti, ne sia pervenuto uno solo da formalizzarsi in atti a cura del responsabile del procedimento, ovvero nei casi in cui la specificità o l'urgenza del lavoro, della provvista e del servizio renda necessario il ricorso ad un determinato soggetto od impresa, ovvero nei casi in cui l'importo della spesa non superi euro 10.000,00 (diecimila/00) con esclusione dell'I.V.A. 5. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'Istituto procede, previa intimazione, all'esecuzione in danno. Sono fatti salvi gli altri mezzi d

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