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Regolamento INVALSI 10.10.2006

Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.

Titolo IV - Attività negoziale

Capo I - Acquisizione di beni e servizi

Art. 85 - Modalità di esecuzione

1. L'ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi deve essere effettuata con lettera od altro atto dell'Istituto e deve contenere le condizioni di esecuzione e di collaudo, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le garanzie, le penalità previste in caso di ritardata esecuzione ovvero di non conformità, qualora quest'ultima risulti tale da non incidere sulla idoneità del lavoro, provvista o servizio, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti.

2. La lettera o atto di cui al comma 1 è sottoscritto dal Direttore o da un suo delegato appartenente al personale dell'Istituto, di volta in volta designato.

3. Nel caso d'inadempienza per fatti imputabili alla ditta o persona cui è stata affidato il lavoro, la provvista o il servizio, dopo formale ingiunzione per mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito, l'Istituto potrà disporre l'esecuzione di tutti o parte dei lavori, delle provviste e dei servizi con il sistema in economia a uscite del soggetto o dell'impresa medesima, salvo l'esercizio, da parte dello stesso Istituto, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

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