Regolamento INVALSI 10.10.2006
Titolo IV - Attività negoziale
Capo I - Acquisizione di beni e servizi
1. Le attività di accertamento e la certificazione della corretta esecuzione dei lavori o delle forniture, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, vengono effettuate da personale dell'Istituto o, se necessario, anche esterno, in possesso della specifica competenza, appositamente incaricato dal Direttore.
2. Per ogni tipo di attività il responsabile incaricato per conto dell'Istituto del controllo delle forniture o delle prestazioni di servizio deve dichiarare o certificare, sotto la sua personale responsabilità, la regolare esecuzione della fornitura. L'accertamento della regolarità della fornitura non può essere effettuato dalle persone che abbiano stipulato il contratto medesimo.
3. Per l'eventuale collaudo si rinvia a quanto previsto dall'art. 78.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.