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Regolamento INVALSI 10.10.2006

Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.

Titolo IV - Attività negoziale

Capo II - Altre attività negoziali

Art. 89. Accettazione di legati, donazioni, lasciti ed eredità

1. L'accettazione con beneficio d'inventario da parte dell'Istituto di legati, nonché l'accettazione di donazioni, di lasciti, di eredità deve essere sottoposta alla preventiva autorizzazione del Comitato Direttivo.

2. Si prescinde dalla preventiva autorizzazione del Comitato Direttivo nei casi di donazione, di lasciti e di eredità disposti a favore dell'Istituto di beni il cui valore, accertato e/o stimato, sia di importo non superiore a euro 52.000,00 (cinquantaduemila/00).

3. Si prescinde in ogni caso dalla preventiva autorizzazione del Comitato Direttivo nei casi di atti di liberalità in denaro fino all'importo di euro 104.000,00 (centoquattromila/00).

4. L'accettazione in comodato di beni mobili, il cui valore non superi euro 26.000,00 (ventiseimila/00) è di competenza del Direttore.

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