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Regolamento INVALSI 10.10.2006

Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.

Titolo IV - Attività negoziale

Capo II - Altre attività negoziali

Art. 90 - Contratti di prestazione d'opera e contratti di ricerca

1. Nell'esercizio delle ordinarie attività istituzionali, l' Istituto può avvalersi nei limiti consentiti dalle proprie risorse di bilancio e, in relazione a particolari e motivate esigenze cui non si può far fronte con il personale in servizio, dell'apporto di dieci esperti, con contratti di prestazione d'opera e contratti di ricerca.

2. Nel caso in cui speciali attività affidate all'Istituto, anche in base a convenzioni, comportino la necessità di avvalersi di ulteriori risorse umane, l'Istituto può ricorrere alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti in materia e dalle specifiche convenzioni, accordi o intese.

3. La stipulazione dei contratti avviene sulla base dei criteri generali previsti dal Comitato Direttivo, previa procedura di valutazione comparativa, che accerti il possesso di un'adeguata professionalità in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici ed analitici curricoli culturali e professionali con particolare riferimento alla formazione e alla provenienza da qualificati settori del lavoro strettamente inerenti ai compiti da svolgere.

4. L'Istituto assicura adeguate forme di pubblicizzazione dei contratti che intende stipulare, assicurando congrui termini per la presentazione delle domande.

5. Si provvede alla stipula dei contratti di cui al comma 1 in base a quanto disposto negli articoli 91, 92 e 93.

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