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Regolamento INVALSI 10.10.2006

Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.

Titolo IV - Attività negoziale

Capo II - Altre attività negoziali

Art. 91 - Stipulazione dei contratti d'opera e di ricerca

1. I contratti di diritto privato per prestazioni d'opera e quelli di ricerca, in regime di lavoro autonomo, sono stipulati ai sensi delle disposizioni del codice civile dal Direttore dell'Istituto.

2. L'incarico relativo alla prestazione d'opera o all'attività di ricerca deve avere le seguenti caratteristiche:

a) essere conferito nell'ambito di un progetto, programma o circoscritta attività che necessita del ricorso a personale esterno;

b) avere un oggetto specificamente determinato e non genericamente definito;

c) l'oggetto deve essere integrativo e/o strumentale rispetto alle finalità del progetto, programma, circoscritta attività di cui alla lettera a);

d) essere temporalmente definito;

e) essere compensato con importo predefinito, al lordo di ritenute di legge;

f) contenere indicazioni sulle modalità di verifica dell'espletamento dell'incarico medesimo.

3. Il contratto di affidamento degli incarichi è stipulato dal Direttore in forma scritta, mediante scrittura privata o scambio di corrispondenza. Il contratto deve essere motivato ed indicare:

a) l'oggetto della prestazione e l'ambito in cui si pone (progetto, programma o circoscritta attività che necessita del ricorso a personale esterno);

b) il termine finale per la esecuzione della prestazione;

c) l'ammontare del compenso pattuito ed il fondo su cui grava la spesa (capitolo e/o progetto).

4. Nei contratti deve essere precisato che l'affidamento riguarda attività ed opere ben definite, lim

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