Regolamento INVALSI 10.10.2006
Titolo IV - Attività negoziale
Capo II - Altre attività negoziali
1. I contratti di diritto privato per prestazioni d'opera e quelli di ricerca, in regime di lavoro autonomo, sono stipulati ai sensi delle disposizioni del codice civile dal Direttore dell'Istituto.
2. L'incarico relativo alla prestazione d'opera o all'attività di ricerca deve avere le seguenti caratteristiche:
a) essere conferito nell'ambito di un progetto, programma o circoscritta attività che necessita del ricorso a personale esterno;
b) avere un oggetto specificamente determinato e non genericamente definito;
c) l'oggetto deve essere integrativo e/o strumentale rispetto alle finalità del progetto, programma, circoscritta attività di cui alla lettera a);
d) essere temporalmente definito;
e) essere compensato con importo predefinito, al lordo di ritenute di legge;
f) contenere indicazioni sulle modalità di verifica dell'espletamento dell'incarico medesimo.
3. Il contratto di affidamento degli incarichi è stipulato dal Direttore in forma scritta, mediante scrittura privata o scambio di corrispondenza. Il contratto deve essere motivato ed indicare:
a) l'oggetto della prestazione e l'ambito in cui si pone (progetto, programma o circoscritta attività che necessita del ricorso a personale esterno);
b) il termine finale per la esecuzione della prestazione;
c) l'ammontare del compenso pattuito ed il fondo su cui grava la spesa (capitolo e/o progetto).
4. Nei contratti deve essere precisato che l'affidamento riguarda attività ed opere ben definite, lim
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