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Regolamento INVALSI 10.10.2006

Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.

Titolo IV - Attività negoziale

Capo II - Altre attività negoziali

Art. 92 - Collaborazioni con enti e associazioni

1. L'Istituto, per la realizzazione dei fini istituzionali e per l'attuazione di progetti e lo svolgimento di ricerche con essi connesse può rendere partecipi delle attività necessarie altri enti di ricerca. A tal fine l'Istituto può:

a) stipulare convenzioni con università, ed altri enti pubblici interessati;

b) stipulare intese contrattuali con soggetti privati e promuovere la formazione di apposite associazioni;

c) partecipare ad associazioni temporanee con agenzie pubbliche che realizzino collaborazioni sinergiche per l'attuazione di particolari progetti.

2. Le convenzioni e le intese contrattuali definiscono i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, la durata del rapporto, le finalità che si vogliono conseguire con l'intesa, l'utilizzo del personale dell'Istituto e degli enti contraenti con connessi oneri, lo svolgimento di periodi di tirocinio o di "stage" da parte di studenti nelle attività dell'Istituto anche in alternanza scuola-lavoro, la diffusione e l'eventuale commercializzazione dei risultati.

3. Qualora siano trasferite all'altro ente risorse finanziarie per la gestione unitaria delle attività dovranno essere indicate nella convenzione le modalità di rendicontazione delle uscite sostenute. Nel caso di enti pubblici la rendicontazione può essere resa con relazione.

4. Le convenzioni relative ad associazioni temporanee e quelle di durata superiore ad un anno sono approvate dal Comitato Direttivo, su proposta del Direttore, con motivata deliberazione che indichi le rag

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