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Regolamento INVALSI 10.10.2006

Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.

Titolo IV - Attività negoziale

Capo II - Altre attività negoziali

Art. 93 - Convenzioni per la realizzazione di specifici progetti

1. Sono compresi nell'ambito di applicazione del presente articolo le attività che l'Istituto, avvalendosi della propria organizzazione e delle proprie strutture, esegue per conto di amministrazioni o enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, per la realizzazione di specifici programmi e obiettivi inclusi nel programma annuale di attività approvato dal Comitato Direttivo.

2. I rapporti con le amministrazioni o enti committenti, di cui al comma 1, sono regolati con convenzioni stipulate dal Direttore o mediante lo scambio di corrispondenza, con l'osservanza delle disposizioni che seguono.

3. La definizione del valore delle attività da svolgere deve essere fatta secondo criteri di economicità, tenuto conto delle uscite vive che lo svolgimento del progetto comporta e dell'onere organizzativo gravante sulle strutture dell'Istituto e sulle risorse di personale.

Quest'ultimo va quantificato in modo forfetario ed espresso in misura percentuale del finanziamento complessivo, misura che non potrà essere comunque inferiore al 10%.

4. Le convenzioni e le intese contrattuali definiscono i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, la durata del rapporto, le finalità che si vogliono conseguire con l'intesa, l'utilizzo del personale dell'Istituto e degli enti contraenti con relativi oneri, la diffusione e l'eventuale commercializzazione dei risultati.

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