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D.P.C.M. 12.09.2006

Costituzione dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, di cui all'articolo 1, commi 22-bis e 22-ter, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, denominata «Unita». (G.U. 29.01.2007, n. 23)

Art. 3 - Compiti e funzioni

1. L'Unità fornisce il supporto per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività normativa del Governo e degli enti pubblici strumentali, al fine di assicurare l'attuazione delle politiche di semplificazione e la qualità della regolazione.

2. All'Unità sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:

a) fornire supporto generale al Comitato interministeriale di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, di seguito denominato «Comitato», anche tramite la preparazione e l'istruttoria delle relative riunioni;

b) istruire il piano annuale d'azione per la semplificazione d'intesa con i competenti uffici dei Dipartimenti per la funzione pubblica e per le innovazioni e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché il disegno di legge annuale di semplificazione;

c) collaborare con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con l'Ufficio legislativo del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione alla supervisione di ogni altra iniziativa normativa con prevalente finalità di semplificazione;

d) coordinare, riferendone al Comitato, le iniziative specifiche e i gruppi di lavoro costituiti da singole amministrazioni al fine di assicurare la coerenza degli interventi per la semplificazione e la qualità della regolazione, garantendo in ciascuna di esse la presenza di componenti dell'Unità e invitando periodicamente i responsabili delle singole iniziative ai lavori dell'Unità;

e) coordinare la ricognizione da parte delle singole amministrazioni dei settori e delle materie in cui sia costituzionalmente legittimo l'intervento in via regolamentare dello Stato e svolgere compiti d

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