D.P.C.M. 12.09.2006
1. L'Unità assicura lo scambio di informazioni e la reciproca collaborazione ed assistenza con i Dipartimenti e con i Dicasteri retti da Ministri componenti il Comitato al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione.
2. Ulteriori forme di collaborazione e di intesa possono essere definite con protocolli d'intesa separati, ovvero con il decreto di riordino delle strutture della Presidenza, previsto dall'art. 1, comma 22-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
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