Circolare Comunicazioni 02.08.2007, n. 5688
Recapito a data o ora certa degli invii di corrispondenza generati elettronicamente. (G.U. 29.08.2007, n. 200)
Il Direttore Generale per la regolamentazione del settore postale
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha dato attuazione alla direttiva 97/67/CE del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, in attuazione della direttiva 2002/39/CE del 10 giugno 2002;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75, concernente il regolamento recante disposizioni in materia di autorizzazioni generali nel settore postale, come modificato dal decreto 15 febbraio 2006, n. 134;
Vista la decisione della Commissione europea 21 dicembre 2000 n. 2001/176/CE relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 86 del Trattato CE, riguardante la prestazione in Italia di alcuni nuovi servizi postali che garantiscono il recapito a data o ora certe con la quale lo Stato Italiano è stato inibito dal conferire diritti esclusivi al fornitore del servizio universale nella fase di recapito a data od ora certa degli invii generati telematicamente;
Vista la circolare 24 gennaio 2001, n. DGRQS/208 concernente il recapito di invii postali a data od ora certa e la circolare del 18 maggio 2001, n. DGRQS 1225, che definiscono, tra l'altro, i seguenti requisiti del servizio: consegna dell'invio ad ora o data certa stabilita nel contratto con il cliente, pagamento del corrispettivo pattuito subordinato all'avvenuto recapito nel termine contrattuale e la tracciatura dell'invio nella fase di recapito;
Visto in particolare il paragrafo 3 della circolare n. 1225 del 2001 che, nell'individuare nell'autorizzazione generale il titolo abilitativo per la fornitura al pubblico di tali servizi, pone a carico degli operatori l'obbligo di adozione di un bollettario "da conservare per sei mesi idoneo a provare il momento del prelievo presso il mittente nonché la data o
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