D.M. Comunicazioni 03.08.2007
1. L'apparecchio televisivo digitale deve essere corredato da documentazione tecnica che ne dichiari il possesso delle caratteristiche minime indicate nel presente decreto, nonchè da una scheda sintetica che ne indichi in modo chiaro ed intelleggibile le principali caratteristiche aggiuntive.
2. Nel caso di apparecchi televisivi digitali con schermo integrato devono essere rispettate le norme dell'art. 24 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
3. Nel caso di prestazioni di interattività, queste devono essere fornite attraverso una interfaccia di programmazione aperta e riconosciuta tale, conforme alle norme pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ai sensi dell'art. 18 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 e delle comunicazioni della Commissione europea COM(2004) 541 del 30 luglio 2004 e COM(2006) 37 del 2 febbraio 2006.
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