Legge 03.08.2007, n. 123
[ARTICOLO ABROGATO]
1. In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all'INAIL ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.
Articolo abrogato dall'art. 304, comma 1, lettera c), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
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