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Legge 03.08.2007, n. 123

Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia. (G.U. 10.08.2007, n. 185)

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 2 - Notizia all'INAIL in taluni casi di esercizio dell'azione penale 3

1. In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all'INAIL ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.

3

Articolo abrogato dall'art. 304, comma 1, lettera c), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

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