CCNI 20.12.2007
Titolo I - Disposizioni comuni al personale della scuola
1. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 29 novembre 2007 agli artt. 4 comma 2 e 10 ha fissato i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale del personale della scuola.
2. Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per l'anno scolastico 2008/09.
3. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente Contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali.
4. Le parti concordano di riaprire il confronto negoziale, nel caso in cui, dovessero intervenire eventuali nuove disposizioni, ivi comprese quelle in attuazione delle leggi finanziarie 2007 e 2008 che abbiano ricadute sulle condizioni di lavoro, con particolare riguardo al personale dei centri EDA.
5. Le connesse modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente contratto sono definite con apposita ordinanza ministeriale da emanarsi a norma dell'art. 462 del D.l.vo n. 297/94 entro 30 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto.
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