CCNI 20.12.2007
Titolo I - Disposizioni comuni al personale della scuola
1. Le disposizioni relative alla mobilità professionale, contenute nel presente contratto, si applicano ai docenti, compresi gli insegnanti tecnico-pratici provenienti dagli Enti Locali, istitutori ed istitutrici con contratto a tempo indeterminato che, al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova. Gli stessi devono essere in possesso della specifica abilitazione 1 per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra (con le successive precisazioni relativamente agli insegnanti tecnico-pratici ed agli assistenti di cattedra), della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta. Si intende in possesso della specifica abilitazione e quindi può produrre domanda anche oltre i termini ordinari stabiliti dall'O.M., analogamente a quanto previsto per il personale in soprannumero, il personale che consegua tale titolo attraverso i concorsi per esami e titoli o le sessioni riservate.
In particolare può chiedere il passaggio:
nel ruolo della scuola dell'infanzia, purché in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione specifica all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia:
a) il personale insegnante delle scuole primarie;
b) il personale delle scuole secondarie di I e II grado - ivi compreso il personale diplomato;
c) il personale educativo;
nel ruolo della scuola primaria, purché in possesso del titolo di abilitazione (1) all'insegnamento nelle scuole primarie:
a) il personale insegnante delle scuole dell'infanzia;
b) il personale insegnante nel
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