CCNI 20.12.2007
Titolo II - Sezione personale docente
Capo VII - Disposizioni specifiche per la scuola secondaria
1. Nelle graduatorie comprendenti gli aspiranti al passaggio di cattedra sono inseriti i docenti appartenenti ai ruoli speciali ed in servizio nelle scuole secondarie di I grado aventi particolari finalità di cui agli artt. 322 e seguenti, del D.L.vo n. 297/94, in possesso del titolo di studio, dell'abilitazione e dell'anzianità di almeno 5 anni di servizio nelle stesse istituzioni.
2. Apposite graduatorie saranno compilate per i docenti di ruolo delle scuole secondarie di I grado che, in possesso della specializzazione conseguita a norma dell'art. 325, del D.L.von. 297/94, chiedono il passaggio nelle scuole secondarie di I grado aventi particolari finalità.
3. I docenti appartenenti ai ruoli speciali ed in servizio nelle scuole secondarie di I grado aventi particolari finalità di cui agli artt. 322 e seguenti, del D.L.vo n. 297/94, individuati come perdenti posto, possono produrre domanda di trasferimento sia per i posti di sostegno per i quali possiedono il titolo, qualora si trovino ancora nel quinquennio, sia per i posti di tipo cattedra, nel caso in cui abbiano già soddisfatto l'impegno quinquennale.
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