CCNI 20.12.2007
Titolo III - Sezione personale educativo
1. Qualora, a seguito della revisione degli organici, si sia riscontrata nell'istituto la necessità di procedere alla soppressione di posto in organico, l'ufficio territorialmente competente predispone i relativi atti formali con decorrenza dal nuovo anno scolastico e ne dà immediata comunicazione ai dirigenti scolastici interessati perché la portino a conoscenza di tutti gli istitutori titolari nell'istituto in cui è prevista tale soppressione, mediante affissione all'albo della direzione.
2. In caso di trasformazione del convitto in solo semiconvitto si procederà alla individuazione di eventuale personale in soprannumero mediante la compilazione di un' unica graduatoria.
3. L'individuazione degli educatori soprannumerari sarà effettuata attraverso la graduatoria unica del personale educativo come previsto dalla legge n. 333/01.
È fatta salva la quota parte di educatori dello stesso sesso dei convittori utile a garantire le attività convittuali scorrendo la graduatoria unica fino al raggiungimento della quota necessaria, qualora, in applicazione del contratto di scuola, il Dirigente Scolastico ne individui la necessità.
4. Il dirigente scolastico competente, provvede - entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della tabella organica - alla formazione e pubblicazione all'albo della direzione delle graduatorie relative al personale educativo interessato al fenomeno delle soppressioni. Allo scopo di identificare gli istitutori in soprannumero sono presi in considerazione gli elementi della tabella di valutazione per i trasferimenti d'ufficio. Ogni elemento valutabile deve essere documentato dagli
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