CCNI 20.12.2007
Titolo IV - Sezione personale A.T.A.
Capo IV - Mobilità professionale
1. I passaggi da uno all'altro profilo della stessa area (individuata nella tabella C 1) del C.C.N.L. del 29.11.2007 sono disposti nell'ambito delle operazioni di mobilità del personale A.T.A. sulle disponibilità residuate dopo l'effettuazione dei trasferimenti interprovinciali ad eccezione dei passaggi nell'ambito della stessa provincia relativi a personale soprannumerario appartenente a profili in esubero.
2. La mobilità professionale tra i diversi profili della stessa area comporta che il personale interessato sia in possesso dei prescritti requisiti di accesso al profilo richiesto, secondo quanto previsto all'art. 3 comma 2.
In mancanza dei requisiti richiesti è titolo utile per la partecipazione al passaggio a diverso profilo della stessa area la frequenza ai corsi di riconversione previsti dall'art. 48, lettera B, del CCNL del 29 luglio 2007.
Oltre ai corsi di riconversione previsti dal presente comma sono validi per partecipare alla mobilità in argomento gli attestati relativi al superamento di corsi di riconversione professionale previsti dai contratti sulla mobilità e sulle utilizzazioni conseguiti nei precedenti anni scolastici.
3. Ai fini della mobilità professionale non vengono valutate le esigenze di famiglia di cui al titolo II della tabella in allegato E.
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