Circolare Agenzia delle Entrate 14.12.2007, n. 68/E
Misure fiscali di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito.
Premessa
L'articolo 44 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ha previsto misure di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito, in attesa dell'introduzione delle misure fiscali volte ad assicurare il riconoscimento di una imposta negativa in favore dei medesimi contribuenti.
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2007, ha individuato le categorie di contribuenti destinatari del beneficio tributario e ha definito le modalità di erogazione del predetto beneficio, diversificate sulla base della tipologia di reddito posseduta dai destinatari medesimi.
La presente circolare illustra le modalità applicative delle menzionate disposizioni.
1. Caratteristiche del beneficio
L'articolo 44 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, ha previsto la distribuzione, intesa come misura fiscale di sostegno al reddito - in tal senso deve intendersi la formulazione "detrazione fiscale" utilizzata dalla norma - di una parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario ai contribuenti che nel periodo d'imposta 2006 hanno avuto un reddito complessivo non superiore a euro 50.000 e una imposta netta pari a zero.
Il beneficio consiste nell'attribuzione ai contribuenti che si trovano nella condizione sopradetta di una somma pari a 150 euro, maggiorata di un ulteriore importo pari a 150 euro per ciascun familiare a carico.
L'ammontare del beneficio è stabilito dalla norma quale "rimborso forfetario".
Per tale ragione, ove ricorrano i presupposti per fruire della provvidenza, la somma spettante non deve essere ridotta in relazione alla durata, eventualmente inferiore all'anno, delle situazioni che hanno determinato il diritto all'agevolazione.
Le somme percepite a titolo di beneficio, ancorché definite come "detrazioni" dall'articolo 44 del decreto-legge,
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